Il Tribunale di Napoli ha disposto l’immissione in ruolo di una docente, senza tenere conto che la reiterazione riguardava supplenze al 30 giugno e non fino al 31 agosto come stabilito dalla Corte di giustizia europea. E soprattutto senza tenere conto dell’orientamento contrario della Corte di Cassazione. E’ una buona notizia, ma non cambia il fatto che si tratta di una pronuncia di un giudice di I grado (dunque non definitiva) che, con ogni probabilità, sarà modificata o cassata nei successivi gradi di giudizio. Da noi, il Tribunale si è pronunciato in modo contrario. Secondo il giudice del lavoro di Potenza, non spetta né il diritto alla stabilizzazione (e cioè all’immissione in ruolo) né il risarcimento in denaro (sotto forma di mensilità di stipendio aggiuntive). L’unica cosa ottenibile, sempre secondo il Tribunale di Potenza, è la cosiddetta ricostruzione di carriera. Allo stato, l’amministrazione ha impugnato la sentenza davanti alla Corte d’Appello e il giudizio è ancora pendente (il ricorso originario risale al 2011).
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