RIPUBBLICHIAMO - nomine al personale dell'art. 59 ccnl 2006-09 fino all'avente diritto - comunicato stampa e sentenza del giudice del lavoro di Matera RG 2013/2014 – Cron. N. 3005 del 16/06/2014
ERRATO ATTRIBUIRE SUPPLENZE FINO ALL’AVENTE DIRITTO AL PERSONALE INDICATO DALL’ART. 59 CCNL 2006-2009
30-06-2014
Ancora una volta i fatti danno ragione alla Gilda di Matera.
Nei fatti:
il Sig. Giovanni Campolongo nel mese di Ottobre/2014, viene nominato dalla graduatoria d’istituto 3° fascia A.T.A. dalla scuola …. della prov. di Matera fino all’avente diritto ex art. 40 L. 449/97 per 36 ore sett..
Di seguito un ricorso di una Collaboratrice Scolastica di ruolo, cui vantava il diritto all’attribuzione della supplenza ai sensi delle note miur prot. 8516 del 28/08/2013 nota prot. 8468 del 26/08/2013.
Vani i nostri tentativi di ristabilire il diritto, il dirigente scolastico … , procede all’annullamento del contratto al Sig. Giovanni …. e rinomina dalla graduatoria d’istituto attribuendo la supplenza ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2006/2009 a un Collaboratore Scolastico di ruolo (che non e’ il C.S. ricorrente).
Ne consegue l’inevitabile opposizione del Sig. Giovanni …. assistito dagli Avv.ti Paolo Stigliano e Vittorio Cosentini del foro di Castrovillari, il giudice del lavoro di Matera con sentenza RG. N. 203/2014 – Cron. 3005 depositata in data 16/06/2014, accoglie il ricorso ed ordina all’amministrazione di attribuire al ricorrente Sig. Giovanni …. , tutto il punteggio spettante oltre al pagamento delle spese.
Nel contempo apprendiamo che il titolare del posto su cui e’ stata conferita la supplenza, per cessata aspettativa, in data 17/06/2014 ha ripreso servizio.
Si e’ creato, probabilmente, in tal caso una situazione anomala e unica, ove sullo stesso posto, se non e’ stata posta immediata risoluzione, risulterebbero:
1-il titolare (il posto e’ suo)
2-il collaboratore scolastico di ruolo che per accettare la supplenza ai sensi dell’art. 59 dovrebbe essere stato posto in aspettativa dalla scuola di titolarita’ fino al 30/06 e la consequenziale stipula del contratto di supplenza ai sensi dell’art. 59, che, alla data del 17/06/2014 come risulterebbe? (Secondo il nostro parere, posto in aspettativa NON retribuita fino al 30/06 dalla scuola di titolarita' rimane senza stipendio dal 17/06 a tutto il 30/06)
3-il ricorrente Sig. Giovanni …… con sentenza favorevole del tribunale di Matera.
Nel merito:
Il segr. prov.le della F.G.U. di Matera (segr. Antonio Di Costola) con il supporto del segretario della Gilda Insegnati di Matera (Antimo Di Geronimo) hanno sempre sostenuto e fatto presente, nelle opportune sedi, che i titolari dell’art. 59 non potevano vantare il diritto sui posti fino all’avente diritto in base a delle soli circolari e, che tale orientamento è anche del Consiglio di Stato (15/10/2010 n. 7521) che esplicita «le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale, ne consegue che tali atti non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione” e pertanto l’applicazione dell’art 59 del CCNL 2006-2009 e’ prevalente.
Non solo, il posto che si vanta a supplenza ai sensi dell’art. 59 CCNL 2006-09 e’ un posto occupato da titolare in aspettativa che potrebbe rientrare in qualsiasi momento.
Ci conforta, la sentenza del giudice del lavoro di Matera RG 2013/2014 – Cron. N. 3005 del 16/06/2014 che, oltre ad una precisa analisi in merito al caso, si sofferma sulle nomine fino all’avente diritto e, recita:
…
Errata l’interpretazione data all’art. 59 del CCNL consacrata dalla nota ministeriale del 28 Agosto 2013 prot. N. A000DGPER 8516.
L’art. 59 citato, rubricato Contratto a tempo determinato per il personale in servizio, recita:
1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
Alla stregua di tale normativa le supplenze possono essere di tre tipi (art. 4 commi 1, 2 e 3 della L. 124/99; art 1 D.M. 230/2000)
- supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
- supplenze temporanee sino al termine delle attivita’ didattiche, per la copertura dei posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’a.s.;
- supplenze temporanee, per ogni altra necessita’ di supplenza diversa dai casi precedenti.
La norma richiamata art. 40 c. 9 L. 27/12/1997 n. 449 non puo’ concorrere, per relationem, ad indicare il termine di durata dello stesso in quanto recita testualmente:
9. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall’articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e’ attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all’ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d’istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attivita’ didattiche, in attesa dell’assunzione degli aventi diritto.
Pertanto, il richiamato all’art. 40 comma 9 serve soltanto ad indicare le modalita’ di copertura della spesa cui il comma 9, a sua volta richiama le modalita’ di pagamento delle spese per tutte le tipologie di supplenze: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell’assunzione degli aventi diritto ma anche le supplenze brevi e saltuarie. …