speciale formazione sulla sicurezza
Il D. Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) introduce una novità rispetto al D. Lgs. 626/94: la partecipazione obbligatoria da parte dei lavoratori alla formazione sulla “Sicurezza” organizzata dal datore di lavoro.
Infatti, l’art. 20, comma 2, lettera h), dello stesso Decreto, afferma che il lavoratore ha l’obbligo di “h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento.
Il Dirigente Scolastico, nel caso specifico, che non abbia ottemperato alla predetta disposizione è punito: “e) con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro”(art. 55, c. 4, lett. e).
Tale formazione, ai sensi dell’art. 37 comma 12 dello stesso decreto, deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori.
Si riporta per completezza il comma 12, del citato art. 37 del D.L.vo n. 81/2008.
D.L.vo n. 81/2008
Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento..:...Omissis...
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.....Omissis...
Alla luce di quanto sopra, si evince che il personale della scuola non può rifiutarsi di partecipare ai Corsi di Formazione sulla Sicurezza organizzati dal Dirigente scolastico in orario di servizio, pena l’applicazione delle sanzioni previste.
Nel caso in cui le suddette attività venissero, per esigenze organizzative, effettuate fuori dall’orario di servizio, il personale ATA avrebbe diritto al recupero.
Per il personale docente, per cui non è previsto il recupero, tali ore, rientrerebbero tra le attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 del CCNL 29.11.2007."
I corsi sono obbligatori se vengono svolti durante l'orario di servizio. In caso contrario le ore impegnate dal personale devono essere recuperate, se trattasi degli ATA, oppure rientrare nelle 40 ore collegiali delle attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del Contratto (Piano annuale delle attività), se trattasi di personale docente.
Se corso di formazione è tenuto al di fuori dell’orario di insegnamento, l’Amministrazione deve prevedere che le ore dedicate a tale attività siano da imputare a quelle riservate alle attività individuali o collegiali, per le quali è previsto un monte orario in aggiunta a quello strettamente dedicato all’insegnamento.
Nel caso in cui tali ore non siano state preventivamente inserite nel Piano Annuale delle Attività elaborato dal Dirigente Scolastico e deliberato dal Collegio dei Docenti, le ore in cui i docenti sono impegnati nelle attività di formazione devono in conclusione qualificarsi COME VERE E PROPRIE ORE DI LAVORO AGGIUNTIVE A QUELLE CONTRATTUALMENTE PREVISTE E COME TALI E DEVONO ESSERE RETRIBUITE!Si veda sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona del 20 gennaio 2011.
Poiché non vi è una previsione contrattuale e normativa che disciplini espressamente la modalità di retribuzione delle ore in esame, appare condivisibile il criterio secondo il quale può essere assunto come parametro l’importo del compenso orario tabellare previsto dal CCNL per le ore aggiuntive non di insegnamento”.
Ai sensi dell’art 6 comma 2, lettera k) del CCNL 2006-2009 le modalità di partecipazione ai programmi di formazione obbligatoria sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica. Il CCNI di scuola potrà precisare che le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l’orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensate con le risorse del finanziamento per la sicurezza e/o con il fondo d’istituto.
SICUREZZA: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012 é stato pubblicato l’accordo del 25 luglio 2012, approvato in Conferenza Stato-Regioni, relativo alle linee guida interpretative in materia di formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 34 – D.lgs. 81/08 e s.m.i.) e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti (art. 37 – D.lgs. 81/08 e s.m.i.). Tali Linee guida interpretative riguardano gli Accordi Stato Regioni inerenti la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, approvati in data 21 dicembre 2012, pubblicati in G.U. il giorno 11.01.2012 e resi applicativi a partire dal giorno 26.01.2012
Entro e non oltre il 21 GIUGNO 2013 tutti i lavoratori, nessuno escluso, devono partecipare ai corsi sulla sicurezza. Per il mancato adempimento, sanzioni fino a oltre 5.000€.
Le nuove regole prevedono che tutti i lavoratori, nessuno escluso, partecipino ai corsi di formazione sui rischi legati all'attività svolta, con durata variabile in base al livello di rischio riscontrato. Questo significa che le imprese e gli Enti Pubblici devono formare tutti i loro dipendenti.
L’art 10 dell’Accordo stabilisce inoltre che i corsi devono essere conclusi ENTRO E NON OLTRE IL 21 GIUGNO 2013 (18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo). Per il mancato adempimento di tali disposizioni sono previste sanzioni fino a oltre 5.000 euro.
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato prima dell’ 11 gennaio 2012, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’ Accordo.
Tutti coloro che sono stati assunti dopo l’11 gennaio 2012 dovranno necessariamente formarsi con le modalità dell’Accordo del 21 dicembre 2011 entro e non oltre 60 giorni dalla data di assunzione.
Si rammenta però che la Conferenza Stato-Regioni successivamente, in considerazione della circostanza che in diversi punti degli Accordi in questione sono previsti dei termini che a volte fanno riferimento alla loro pubblicazione ed a volte alla loro entrata in vigore, con un documento dal titolo “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” hanno convenuto nell’ambito della seduta del 25 luglio 2012, apportando una sorta di rettifica agli Accordi, che tutti i termini in essi riportati facciano comunque riferimento alla data di pubblicazione e che si debbano pertanto in ogni caso identificare sempre nella data dell’11 gennaio 2012.
Ciò detto per quanto riguarda la formazione del lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, alla luce della convenzione sopra indicata, si fa presente che l’11 gennaio 2013 sono scaduti:
- l'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data dell’11 gennaio 2012 (punto 11 lettera a II paragrafo dell'Accordo);
- il termine entro cui deve concludersi la formazione particolare ed aggiuntiva dei preposti di cui al punto 5 del relativo Accordo (punto 11 lettera a III paragrafo dell'Accordo);
- il termine entro il quale i lavoratori, dirigenti e preposti possono non frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 del relativo Accordo se dimostrano di aver frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati entro l’11 gennaio 2012 e rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti (punto 10 II paragrafo dell'Accordo).
LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI SCOLASTICI
La formazione congiuntamente all’informazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza e prevenzione dai rischi. La formazione è obbligatoria per i dirigenti, per i preposti, per i lavoratori, per gli studenti equiparati ai lavoratori, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), per i dirigenti - RSPP, per gli addetti antincendio e al primo soccorso.
La formazione è assicurata dal datore di lavoro, di norma, all’assunzione, al trasferimento o cambiamento di mansioni, per variazione dell’organizzazione del lavoro o per introduzione di nuove attrezzature e/o tecnologie.
Il 21 dicembre 2011 sono stati approvati i due Accordi Stato - Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro - RSPP. I documenti, entrati in vigore il 26 gennaio 2012, stabiliscono il percorso, i contenuti e il monte ore di formazione necessari a ogni singolo ruolo per adempiere al proprio obbligo formativo.
- LAVORATORI
- Formazione generale 4 ore (si può svolgere anche in e-learning)
- Formazione specifica
- 4 ore, per lavoratrici/tori delle aziende dei settori della classe di rischio basso;
- 8 ore, per lavoratrici/tori delle aziende dei settori della classe di rischio medio;
- 12 ore, per lavoratrici/tori delle aziende dei settori della classe di rischio alto.
- PREPOSTI
- DIRIGENTI
- OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO
- DIRIGENTE - RSPP
- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
- ADDETTI
- 16 ore per il rischio antincendio ELEVATO
- 8 ore per il rischio antincendio MEDIO
- 4 ore per il rischio antincendio BASSO
Ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 81/08 sono lavoratori tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa con o senza retribuzione; nelle istituzioni scolastiche sono i dirigenti, i docenti, il personale ATA e gli studenti.
Sulla base del grado di rischio rilevato a valle della valutazione dei rischi e riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la durata “minima” dei percorsi formativi è di:
Si svolge esclusivamente in presenza.
I lavoratori hanno l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art. 20 punto 2 lettera h) del Dlgs 81/08). In caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.
Ai sensi dell’art 6 comma 2, lettera k) del CCNL 2006-2009 le modalità di partecipazione ai programmi di formazione obbligatoria sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.
Il Contratto Integrativo d’Istituto potrà precisare che le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l’orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensate con le risorse del finanziamento per la sicurezza e/o con il fondo d’istituto.
Si definiscono preposti le persone che in ragione delle competenze professionali e nei limiti delle deleghe conferite, sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute.
Nelle istituzioni scolastiche sono preposti i DSGA nei confronti del personale ATA, i Docenti nei confronti degli alunni, i Responsabili di plesso o sezioni staccate con specifico incarico, gli ITP e gli Assistenti Tecnici nell’ attività didattica di laboratorio, i Collaboratori scolastici nella vigilanza sulla permanenza degli studenti nell’edificio.
Il Dlgs 81/08 per la prima volta ha previsto l’obbligo specifico di sottoporre tale figura (al pari del dirigente) a particolare formazione, a carico del datore di lavoro, adeguata allo svolgimento del ruolo.
La formazione del preposto, deve comprendere quella per i lavoratori, integrata da una
formazione aggiuntiva la cui durata “minima” è di 8 ore.
Essa prevede un modulo articolato in 8 punti di cui i primi 5, di formazione comune a tutte le macrocategorie di rischio aziendale, sono erogabili anche in modalità e-learning. I successivi 3 punti del modulo sono da svolgere esclusivamente con una formazione in presenza (ad ogni punto corrisponde 1 ora).
Dirigenti sono le persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati, sovrintendono all’attività lavorativa, esercitando un funzionale potere di iniziativa; nella scuola il dirigente è datore di lavoro.
Per il dirigente viene delineato un percorso formativo specifico: infatti è prevista una formazione strutturata in quattro moduli (giuridico - normativo; gestione ed organizzazione della sicurezza; individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori) con una durata “minima” di 16 ore.
Per le suddette categorie (lavoratori, preposti e dirigenti) è previsto anche l’obbligo di aggiornamento, con una periodicità quinquennale e una durata “minima” di 6 ore, per tutti i livelli di rischio aziendale.
Ai sensi dell’art. 34 del Dlgs 81/08 il dirigente/datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). In tal caso il dirigente avrà l’obbligo di frequentare 32 ore di formazione (il settore istruzione è individuato a rischio MEDIO dalla classificazione ATECO 2002-2007) e un aggiornamento obbligatorio, con periodicità quinquennale, di 10 ore.
Particolare rilievo è dato alla formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La formazione e l’aggiornamento del RLS sono oggetto di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi determinati dalla legge. Attualmente la durata “minima” è 32 ore di cui 12 ore su rischi specifici presenti in azienda. Il CCNL disciplina anche le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori.
Sono i lavoratori incaricati dell‘attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell‘emergenza, i quali devono ricevere un‘adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
La durata “minima” delle attività di formazione degli addetti antincendio è di:
Le istituzioni scolastiche con più di 300 persone presenti sono classificati a rischio ELEVATO.
L’aggiornamento periodico, in attesa dell’emanazione delle nuove disposizioni, è disciplinato da una circolare dei VVFF (Vigili del Fuoco) che prevede tre tipologie di corsi:
corso A di 2 ore,
corso B di 5 ore (2h di teoria e 2h di pratica)
corso C di 8ore (3h di teoria e 5h di pratica).
La formazione degli Addetti al Primo Soccorso presenti nella Scuola deve essere svolta da personale medico e deve rispettare contenuti e tempi minimi previsti per le aziende di gruppo B (in pratica almeno 12 ore di formazione, di cui 8 ore di teoria e 4 di interventi pratici) ed un aggiornamento con periodicità triennale di 4 ore. Agli Addetti al Primo Soccorso devono essere garantiti Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) (guanti, mascherine, ecc.). (fonte)
circolare Ministero Funzione Pubblica 7/95
Per Orario di Servizio s'intende:
" Il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle Strutture degli Uffici Pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza"
Per Orario di Lavoro, che deve essere funzionale all’Orario di Servizio, si intende:
"Il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio"