IL COORDINATORE DI CLASSE NON E’ OBBLIGATORIO
Una docente con nomina di coordinatore di classe, dopo alcuni mesi, a seguito problemi di salute e di organizzazione della sua vita familiare, comunica che e’ impossibilitata, suo malgrado, ad adempiere ai compiti di coordinatore di classe.
Con risposta secca: NON SI CONGEDE.
.....
E’ utile ricordare ed evidenziare:
Segretario consiglio di classe
La funzione di segretario, infatti, non è facoltativa e, una volta assegnata, non si può rifiutare. Così, infatti, leggiamo nell’art. 5, comma 5, del D.lgs. 297/94:
Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
Come si evince dal testo sopra riportato, la funzione è attribuita dal dirigente scolastico e non è contemplata la possibilità di rifiutarla.
Diversa, invece, la funzione di coordinatore che non è prevista né dal succitato testo unico (D.lgs. 297/94) né dal CCNL.
Coordinatore consiglio di classe
Quella del coordinatore è un’attività di supporto organizzativo e in quanto tale, considerato anche quanto detto sopra, non rientra tra gli obblighi del docente.
La designazione, infatti, è effettuata ai sensi dell’art. 25/5 del D.lgs. 297/94:
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti …
Fonte: https://www.orizzontescuola.it/inizia-anno-scolastico-2024-24-nomina-segretari-e-coordinatori-quale-si-puo-rifiutare-e-quale-no/
Se quanto sopra riportato, corrisponda alla norma, e’ incomprensibile e incredibile lo stato confusionale della scuola.
In un livello di mancato confronto e di onnipotenza, in queste scuole, rinunciamo a ogni esplicita segnalazione o missiva di delucidazione.
Auspichiamo che il direttore regionale provveda a un corso di formazione.