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usr-bas> CDR 2013-15 e modello domanda permessi diritto allo studio

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Il personale docente, educativo ed A.T.A., in servizio con contratto di lavoro a T.I., in via prioritaria, unitamente al personale con contratto a T.D. fino al termine dell'anno scolastico ( 31/08/2013 ) e fino al termine delle attività didattiche (30/06/2013), potrà presentare domanda per la provincia di Matera e Potenza entro il 15 novembre 2012 per il tramite della scuola di servizio 2012/2013.

CONTRATTAZIONE DECENTRATA REGIONALE IN MATERIA DI FRUIZIONE DEI PERMESSI PER  IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER IL TRIENNIO 2013/2015

L’anno 2012, il giorno 5 del mese di novembre  presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata di Potenza, in sede di contrattazione decentrata regionale
tra
La delegazione di parte pubblica per la contrattazione regionale
                                    e
I rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL

VIENE STIPULATO

Il presente contratto decentrato concernente i criteri e le modalità di fruizione delle 150 ore di permessi per il diritto allo studio del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario.

VISTO l’art. 3 del DPR 395/88 che prevede la concessione di permessi straordinari retribuiti per il personale dipendente della Pubblica Amministrazione;

VISTA la C.M. n. 319 del 24 ottobre 1991 che detta le istruzioni operative per la fruizione dei permessi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;ù

VISTO l’art. 146, comma 1 – lettera G) del CCNL personale comparto Scuola secondo cui l’art. 3 del citato DPR 395 trova ancora applicazione nei confronti del personale del comparto scuola;

 VISTO l’art. 4, comma 4 del CCNL 2006/2009 che demanda alla contrattazione integrativa regionale la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio;

LE PARTI CONCORDANO
Art. 1
Beneficiari e determinazione del contingente

Beneficiario dei permessi straordinari retribuiti è:
-    il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione e assegnazione provvisoria, sia che presti servizio a tempo pieno sia che presti servizio a tempo parziale, in proporzione alle ore di servizio prestate;
-    il personale della scuola a tempo determinato con contratto stipulato fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche, compreso i docenti di religione cattolica; in caso di contratto a tempo determinato stipulato per un numero di ore inferiore all’orario contrattuale si ridurrà proporzionalmente il numero delle ore di permesso fruibili. La fruizione del beneficio per il personale a tempo determinato è subordinata al completo accoglimento delle domande del personale con contratto a tempo indeterminato.  Il numero dei  beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare, complessivamente, il tre per cento della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all’unità superiore, tenendo conto anche delle richieste di parziale fruizione.
Ai fini della individuazione del contingente va considerata la dotazione organica complessiva provinciale, adeguata alla situazione di fatto.
Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale , entro il 30 ottobre, garantisce l’affissione all’albo del rispettivo Ufficio del provvedimento con il quale viene determinato il numero complessivo dei permessi da concedere per l’anno solare successivo.
E’ ammessa la compensazione tra i gradi di istruzione per il personale docente e, analogamente, tra i profili professionali per il personale ATA. In caso di necessità si potrà procedere a compensazione tra tutti i ruoli del personale della Scuola nella provincia e anche a compensazione regionale.

Art. 2
Presentazione delle domande

La domanda di concessione dei permessi straordinari retribuiti deve essere presentata:
•    per tutto il personale, per il tramite della scuola di servizio, all’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia in cui di trova la sede di servizio, entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi;
•    qualora la domanda sia subordinata al superamento di una prova selettiva e tale procedura si conclude oltre il termine di scadenza della domanda, il personale è tenuto, qualora intenda beneficiare dei permessi per il diritto allo studio, a produrre egualmente domanda entro il detto termine, dichiarando, oltre a quanto previsto dal successivo art. 3, il corso a cui intende iscriversi, la data e sede di effettuazione della prova selettiva, l’Ente che gestisce detta prova.  Il personale in questione viene ammesso con riserva nella relativa graduatoria ed è tenuto a dare comunicazione del perfezionamento della iscrizione al corso, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine del 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3
Formulazione delle domande e documentazione

La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente all’esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art. 3 del DPR n. 395/88, i seguenti dati:
1.    nome e cognome, luogo e data di nascita;
2.    motivo di richiesta dei permessi;
3.    durata dei permessi da utilizzare nel corso dell’anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto;
4.    per il personale docente, ruolo di appartenenza e sede di servizio;
5.    per il personale educativo, sede di servizio;
6.    per il personale ATA, il profilo professionale e la sede di servizio;
7.    l’anzianità complessiva di servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera;
8.    numero delle ore di servizio settimanali prestate
9.    il possesso dei requisiti di precedenza di cui al successivo art. 4.

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato.

Art. 4
Modalità di concessione

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale ricevute le domanda provvede a formare, entro il 15 dicembre, una graduatoria dei richiedenti distinta secondo le tipologie di personale, sulla base di seguenti parametri, indicati in ordine di priorità:
a)    frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio nell’ambito del sistema pubblico di istruzione, nonché di titolo di studio di livello universitario (Laurea);
b)    iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del TFA per l’insegnamento nella scuola secondaria, della specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, del diploma di didattica della musica e dei corsi di riconversione professionale;
c)    iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post – universitari, se previsti dagli statuti delle Università , ivi compresi i Master, corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione, purché di durata annuale e con esame finale;
d)    frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di attestati professionali, nell’ambito del sistema di formazione professionale, riconosciuti dall’ordinamento, purché specificatamente coerenti con il profilo professionale di appartenenza.

I permessi per il diritto allo studio del personale della Scuola saranno fruibili anche per i corsi di cui alle precedenti lettere a, b, c e d, conseguiti con modalità on-line o a distanza, la cui frequenza dovrà essere documentata anche con autocertificazione;

Nel rispetto delle predette priorità si terrà conto, per ciascuna categoria, della complessiva anzianità di servizio, subordinatamente dell’età anagrafica con precedenza per il più giovane di età.

I permessi verranno concessi in base alla graduatoria come sopra specificata fino alla concorrenza del contingente determinato e distribuito secondo i criteri prima precisati.
 
Entro il 30 dicembre di ogni anno i provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno predisposti dal Dirigente Scolastico della Scuola di servizio degli interessati, sulla base della graduatoria formulata dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente.


Art. 5
Durata dei permessi

I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali.

Essi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La fruizione dei permessi è garantita per la partecipazione alle lezioni del corso di studi, nonché per le attività didattiche aventi carattere obbligatorio, nei limiti della durata legale del corso di studi.

Per ogni giorno di permesso verrà conteggiato un numero di ore pari all’effettivo orario di servizio non prestato.

Il personale beneficiario deve, con anticipo, comunicare al dirigente scolastico della sede di servizio, il calendario di utilizzazione dei permessi specificando la durata degli impegni di frequenza.


Art. 6
Certificazione

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali o intermedi sostenuti va presentata al Dirigente Scolastico della scuola di servizio, ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, non oltre il termine di ciascun anno solare.

I dirigenti scolastici riscontrano la corrispondenza tra i periodi di frequenza indicati nella certificazione e i periodi di permesso di cui ha usufruito l’interessato.

La certificazione dovrà comunque essere presentata prima di un eventuale cambio di sede di servizio.

Nel caso non venisse presentata la documentazione, i permessi goduti verranno computati come aspettativa senza assegni.


Art. 7
Sostituzione

Per quanto riguarda la sostituzione del personale che ha titolo a beneficiare dei permessi retribuiti si applicano le norme vigenti in materia di sostituzione.

Art.  8
Garanzie per gli aventi titolo

Occorre garantire tutte le possibilità affinché per tutti gli ordini e gradi di scuola e per ogni istituto interessato, il personale che ne ha diritto possa usufruire realmente del diritto allo studio.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.P.R. 395/1988 il personale ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi.

Poiché la concessione dei permessi avviene dopo che le scuole hanno deliberato l’organizzazione interna, può essere previsto il riadattamento della stessa nelle situazioni in cui tale organizzazione non permetterebbe di usufruire in modo compiuto dei permessi spettanti.


Art. 9
Interpretazione autentica

Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controverse sin dall’inizio della validità dall’accordo. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche.

La delegazione pubblica                                                          Le organizzazioni sindacali

____________________________                        CISL SCUOLA__________________________

____________________________                        FLC CGIL ______________________________

___________________________                          SNALS CONFSAL______________________                            
                                                                       

                                                                       UIL SCUOLA____________________________

                                                                       GILDA UNAMS__________________________