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fgu-mt> orario minimo personale ATA – autotutela ATA

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L’utilizzo del personale ATA con orario giornaliero inferiore alle 6 ore continuative, si configura certamente come contratto part-time, pertanto, proponiamo alcune indicazioni di autodifesa da eventuali abusi e illegalità

alt Secondo l’art. 58 del CCNL 29.11.2007, per il personale A.T.A. a tempo parziale che copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno (che secondo l’art 51 del medesimo CCNL è di 36 ore).

Pertanto, l’orario di lavoro non può essere inferiore alle 18 ore settimanali.

Il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale)- minimo TRE ore giornaliere per 6 giorni;

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61