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Personale ATA part-time può fare straordinario

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Perdita perinatale: la sofferenza paterna e l'espressione del lutto maschileSiamo alle solite.

A tutt’oggi alcuni DS e DSGA negano lo straordinario o peggio ancora il recupero delle festività soppresse ricadenti nei giorni di servizio al personale in Part-Time verticale al 50%.

La norma e’ stata chiarita da piu parti come di seguito:

da www.orizzontescuola.it

a una domanda di una lettrice risponde:

Il lavoratore ATA part time può fare ore di straordinario. Lo straordinario va sempre pagato a meno che il dipendente non chieda riposo compensativo. 

Una collaboratrice chiede

Salve, sono una c.s. part time di 21h settimana. Oggi mi sono vista negare da possibilità di fare due ore di straordinario da parte del dsga in quanto la legge non lo permette. Poi ha anche aggiunto che comunque lui lo straordinario non lo paga. grazie

di Giovanni Calandrino –

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.

Mentre a questa O.S. sfugge la norma che vieta lo straordinario, anzi di contro, l’ARAN con l’orientamento applicativo CIS74 ha chiarito senza ombra di dubbi che il personale ATA in regime di P.T. e’ sì escluso dalle attività aggiuntive di carattere continuativo ( tipo l’incarico specifico) mentre si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.

Quindi non esclude lo straordinario.

Orbene e’ utile ricordare che nella pubblica amministrazione le affermazioni di diniego devono essere sempre motivate e nel caso non sono espressamente previste dalle norme,  si potrebbe configurare un abuso.