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ALTRA VITTORIA SU PROROGA SUPPLENZA O ARBITRARIA AUTORITA’ ?

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STREPITOSA VITTORIA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD CONTRO ALGORITMO | Studio  Sarnacchiaro                ALTRA VITTORIA SU ARBITRARIA AUTORITA’ ?

E’ probabile che alcuni D.S. confidando nel gratuito patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e nelle mancate prese di posizioni da far valere nelle sedi giudiziarie da parte dei soccombenti perche’ onerose o per altro motivo, molto spesso con ostentate prese di posizioni esercitano il loro ruolo oltre l’appropriata competenza.

Credo che se pagassero di tasca propria i contenziosi ri ridurrebbero notevolmente.

Nel merito della sentenza.

La ricorrente, assunta dal 26.02.2013 al 25.03.2013 presso l’Istituto …….. della prov. di Matera, per sostituzione del sig. …………. assentatosi per …   e con altra certificazione continuativamente dal 26.02.2013 al 08.05.2013, l’istituto negava la proroga dal 26.02.2013 alla Collaboratrice scolastica seppur aveva manifestato la volonta’ di accettare la proroga.

A fronte del diniego, la Collaboratrice scolastica assistita dalla FGU/Sinatas (ATA) - FGU/Unams_scuola (docenti) sempre in difesa dei lavoratori - ricorre al giudice per il riconoscimento al diritto di proroga.

L’istituto convenuto si costituisce per resistere all’accoglimento del ricorso.

Con sentenza del 31/10/2022 il Giudice del lavoro di Matera CONDANNA l’Istituto Scolastico convenuto al riconoscimento giuridico del servizio che la sig.ra ….. avrebbe dovuto effettuare per il periodo che va dal 26.03.2013 sino al 08.05.2013 o sino alla diversa data di rientro in servizio del collaboratore scolastico assentatosi, nonché al risarcimento del danno economico procurato alla ricorrente e direttamente conseguente alla mancata proroga del contratto di lavoro, in misura pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito in caso di proroga del contratto di lavoro.

Infine il giudice, illustrando e richiamando nella sentenza le varie norme al diritto oggetto della presente controversia fa riferimento all’interpretazione dell’art. 40 comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, indicando che tale articolo trovi applicazione anche nei confronti del personale ATA è fatto palese da una semplice lettura dell’art. 60 del medesimo contratto, inserito nel CAPO V relativo al personale ATA.

Inoltre richiama l’intervento dell Corte nomofilattica che con la sentenza n. 12695 del 20 luglio 2012, sull’interpretazione dei commi 3 e 4 dell'art. 47 (relativo ai rapporti di lavoro a tempo determinato) del CCNL 4 agosto 1995 di contenuto analogo ai commi 2 e 3 dell’art. 40 suddetto, in un caso, quasi identico a quello oggetto di causa che al riguardo deve rilevarsi innanzitutto che il testo prende in esame l'ipotesi di un'assenza "in un'unica soluzione" e quindi fa riferimento alla consistenza e modalità dell'assenza considerata in se stessa, e non anche alla sussistenza o meno di un frazionamento delle relative giustificazioni.

Il Giudice sentenzia che il ricorso è fondato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario».