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uat-mt> presentazione domande permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio - anno solare 2022

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Permessi per il diritto allo studio (150 ore) per l'anno 2021 - Unicobas  Scuola & Università LombardiaPresentazione delle domande

Il termine di presentazione delle domande è fissato al 15 novembre 2021.

Possono presentare domanda le seguenti categorie di personale:

- il personale docente, educativo ed A.T.A., in servizio con contratto di lavoro a tempo

indeterminato, compreso il personale in utilizzazione ed assegnazione provvisoria;

- il personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico

(31/08/2021);

- il personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche

(30/06/2021).

 

Corsi per i quali è possibile richiedere i permessi

Come previsto dall’art. 4 del CIR, i permessi straordinari retribuiti possono essere richiesti per la frequenza di:

a) corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili;

b) corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell’abilitazione

all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento – DM

249/2010) e percorsi abilitanti per la scuola secondaria;

c) corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica/magistrale

compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musica e le Accademie di BB.AA.;

d) corsi riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post-diploma,

purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, “master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di altaformazione,

ecc.), nonché di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali riconosciuti

dall’ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS e IFTS);

e) conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b) dell’articolo 5 del D.Lvo 59/2017 necessari per l’accesso al concorso di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

f) corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

g) corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale.