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fgu-mt> illegittima l'esclusione dei docenti dalla graduatoria per la mobilità professionale verso i LICEI MUSICALI ?

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liceo musicale interpretazione dell'art. 4 comma 10 del CCIN Mobilità 2017/2018 ....

 

L’art. 4 comma 10 del CCNI sulla mobilità 2017/2018 prevede una successiva graduazione, all’art. 4 comma 9) del CCNI Mobilità 2017/18,  del restante personale che aspira al passaggio di cattedra o di ruolo su tali insegnamenti (in un solo liceo musicale anche di altra provincia) in base agli anni di effettivo servizio, con priorità a chi  ha prestato 180 giorni di servizio nel Liceo Musicale.

In tale ultimo comma 10 dell’art. 4 del CCIN mobilità 2017/18, in mancanza di specifico richiamo all’esclusione di chi non ha prestato 180 giorni di servizio nel Liceo Musicale, ed in mancanza di assoluto riferimento ad esso, nelle predette graduatorie, rientra non solo il personale che ha prestato almeno un anno di servizio nel Liceo Musicale, ma anche tutto il personale che NON ha prestato alcun servizio nei predetti Licei Musicali.

Su tale orientamento sono i Provveditori di Venezia, Foggia, Verona  (almeno da come si evidenzia dalle graduatorie pubblicate) e probabilmente anche  altri, hanno inserito nelle graduatorie formulate ai sensi dell'art. 4 comma 10 i docenti che non hanno prestato servizio nei Licei Musicali.

Questa differenza di interpretazione dell'art. 4. comma 10 del CCNI Mobilità 2017/2018 dei Provveditorati è dovuta, forse, a una mancata chiarezza o piu' precisa puntualizzazione del predetto articolo.

Risultato, che in Italia ogni Provveditorato, in mancanza di chiarezze e certezze, viaggia a propria interpretazione.

 A Voi ogni commento.