Il personale docente, educativo ed A.T.A. che vi abbia interesse dovrà, pertanto, presentare la relativa domanda (v. Moduli allegati) entro il 15/03/2023, presso l’Istituto scolastico di servizio ovvero, per il tramite dell’Ufficio ove attualmente è comandato o distaccato, alla scuola di titolarità
ALTRA VITTORIA SU PROROGA SUPPLENZA O ARBITRARIA AUTORITA’ ?
ALTRA VITTORIA SU ARBITRARIA AUTORITA’ ?
E’ probabile che alcuni D.S. confidando nel gratuito patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e nelle mancate prese di posizioni da far valere nelle sedi giudiziarie da parte dei soccombenti perche’ onerose o per altro motivo, molto spesso con ostentate prese di posizioni esercitano il loro ruolo oltre l’appropriata competenza.
Credo che se pagassero di tasca propria i contenziosi ri ridurrebbero notevolmente.
Nel merito della sentenza.
La ricorrente, assunta dal 26.02.2013 al 25.03.2013 presso l’Istituto …….. della prov. di Matera, per sostituzione del sig. …………. assentatosi per … e con altra certificazione continuativamente dal 26.02.2013 al 08.05.2013, l’istituto negava la proroga dal 26.02.2013 alla Collaboratrice scolastica seppur aveva manifestato la volonta’ di accettare la proroga.
A fronte del diniego, la Collaboratrice scolastica assistita dalla FGU/Sinatas (ATA) - FGU/Unams_scuola (docenti) sempre in difesa dei lavoratori - ricorre al giudice per il riconoscimento al diritto di proroga.
L’istituto convenuto si costituisce per resistere all’accoglimento del ricorso.
Con sentenza del 31/10/2022 il Giudice del lavoro di Matera CONDANNA l’Istituto Scolastico convenuto al riconoscimento giuridico del servizio che la sig.ra ….. avrebbe dovuto effettuare per il periodo che va dal 26.03.2013 sino al 08.05.2013 o sino alla diversa data di rientro in servizio del collaboratore scolastico assentatosi, nonché al risarcimento del danno economico procurato alla ricorrente e direttamente conseguente alla mancata proroga del contratto di lavoro, in misura pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito in caso di proroga del contratto di lavoro.
Infine il giudice, illustrando e richiamando nella sentenza le varie norme al diritto oggetto della presente controversia fa riferimento all’interpretazione dell’art. 40 comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, indicando che tale articolo trovi applicazione anche nei confronti del personale ATA è fatto palese da una semplice lettura dell’art. 60 del medesimo contratto, inserito nel CAPO V relativo al personale ATA.
Inoltre richiama l’intervento dell Corte nomofilattica che con la sentenza n. 12695 del 20 luglio 2012, sull’interpretazione dei commi 3 e 4 dell'art. 47 (relativo ai rapporti di lavoro a tempo determinato) del CCNL 4 agosto 1995 di contenuto analogo ai commi 2 e 3 dell’art. 40 suddetto, in un caso, quasi identico a quello oggetto di causa che al riguardo deve rilevarsi innanzitutto che il testo prende in esame l'ipotesi di un'assenza "in un'unica soluzione" e quindi fa riferimento alla consistenza e modalità dell'assenza considerata in se stessa, e non anche alla sussistenza o meno di un frazionamento delle relative giustificazioni.
Il Giudice sentenzia che il ricorso è fondato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI O ARBITRARIA AUTORITA’ ?
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI O ARBITRARIA AUTORITA’ ?
Stiamo assistendo a operazioni di ostentate prese di posizioni senza precedenti .
Scuola inclusiva , è una scuola che accoglie, che non separa ma valorizza le diversità. È una scuola che si sente comunità, con un sistema di valori in cui si riconosce e per i quali si impegna. Gli alunni, membri attivi della comunità, condividono la responsabilità di controllare e regolare i comportamenti.
Tutt’altro, da una prima sentenza emessa in questi giorni dal Tribunale del Lavoro di Matera su uno dei tanti provvedimenti che un/una D.S. ha commiato ad alcuni dei propri dipendente.
Nel caso specifico, un dipendente assistito anche dalla FGU/Sinatas (ATA) - FGU/Unams_scuola (docenti) sempre in difesa dei lavoratori - di una nota scuola della provincia di Matera, si è visto costretto ad adire al Giudice del lavoro per accertare e dichiarare la nullità, ovvero, l'illegittimità e, comunque, l'inefficacia ex tunc dei provvedimenti disciplinari emessi dal/dalla Dirigente Scolastico/a.
Nel dibattito, della predetta sentenza, emerge che su richiesta del dipendente ricorrente, di accesso agli atti del proprio fascicolo istruito per i/il provvedimento/i disciplinare/i viene accertato che “alla data della presentazione delle istanze di accesso agli atti non erano inserite in alcun fascicolo disciplinare personale del dipendente, in quanto inesistenti” e pertanto le note adottate dal/dalla D.S. non potevano essere adottate nel tempo a supporto di provvedimenti disciplinari.
Il Giudice si esprimeva attraverso sentenza del 19/12/2022 “dato che risulta acquisito che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in giudizio, ne discende che, allo stato, non è più necessaria una pronuncia sul merito della controversia, non essendovi più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto”…..
Lo stesso continuando , “Rilevato che nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti della fattispecie (carattere sopravvenuto dell'evento generatore; integrale eliminazione della materia della lite; situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti), OCCORRE SOLO PRECISARE CHE LA PRONUNCIA DEVE ASSUMERE LA FORMA DI SENTENZA, perché solo la sentenza è in grado di TUTELARE, al contempo, il CONVENUTO da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere ALL'ATTORE di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Questo affinchè da semplici note non si trasformino in provvedimenti con recidiva come giusta sentenza.
Cogliamo l’occasione, per ricordare che con la pubblicazione del Decreto Legislativo 75/17, attuato dalla Legge Madia ( L.124/2015), sono state apportate significative modifiche alle procedure relative alla responsabilità disciplinare previste dal D. Lgs 165/2001.
Precisiamo tuttavia che, nel comparto Scuola, con l’articolo 13 del D.Lgs 75/17 alcune competenze rimangono in capo al/alla D.S. e che i riferimenti ai fatti contestati devono essere: espliciti, precisi; circostanziati e le prove, devono essere inserite nel fascicolo e rese disponibili per il diritto alla difesa.
Inoltre, la contestazione degli addebiti è il primo atto con cui prende avvio ogni procedimento disciplinare e deve trattarsi, ovviamente, di un atto scritto con il quale l’Amministrazione (la scuola rappresentata dal dirigente scolastico) deve comunicare al dipendente di avere l’intenzione di avviare un procedimento disciplinare.
Di contro, invece, il/la D.S., sulle predette note, ha istruito provvedimenti disciplinari, cui , probabilmente, dovrà continuare a risponderne in sede giudiziaria e che solo il Giudice del Lavoro potrà ripristinare con il suo intervento di illegittimità.
Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata per l’a.s. 2023/2024
approvato il dimensionamento scolastico a.s. 2023/24
dimensionamento e la proposta della gildains di pz e mt - non condivisa in netto contrasto con la linea sindacale
esprimiamo forte disappunto e ne prendiamo le debite distanze su una proposta di dimensionamento di una ambigua nota con intestazione Federazione Gilda.Unams di Potenza e Matera e a firma del coordinatore provinciale della gildainsegnanti di pz e mt.
proposta amm.ne prov.le dimensionamento
si allega delibera per il dimensionamento scolastico dell'Amministrazione Provinciale di Matera - cui non trova il ns. consenso
firmato l'accordo tra ministero e sindacati per il rinnovo del contratto dei docenti e A.T.A.
Registriamo soddisfazione la firma dell'accordo politico per il rinnovo del contratto della scuola tra i sindacati e il Ministero dell'Istruzione". firmato nella serata del 10/09/2022 su cui si costituirà il contratto da sottoscrivere in Aran.
L'accordo coinvolge 1 milione 200mila lavoratori del sistema scuola.
Consiste "anzitutto in un'anticipazione relativa alla parte economica, che permetterà al personale scolastico di vedersi riconosciute già nel cedolino di dicembre le somme relative agli arretrati maturati, per una voce media di 2000 euro, i quali andranno ad aggiungersi allo stipendio e alla tredicesima".
miur> Da oggi aperte le funzioni per le domande di pensionamento dal 01/09/2023
*Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A*
Domande entro il *termine finale del 21 ottobre 2022* per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola:
- *domande di cessazione* per dimissioni volontarie dal servizio
- *istanze di permanenza in servizio* per raggiugere il *minimo contributivo*.
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2023.
Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 21 ottobre 2022 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis .
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