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miur> chiarimenti alla Legge 190/2014 in materia di supplenze brevi – ATA-DOCENTI

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supplenze-indicazioninota prot n 2116  30-09-2015 - chiarimenti sulla legge di stabilita che limita le supplenze ATA-Docenti

 

 

A seguito dell'approvazione della legge n° 107/15 sulla Buona Scuola, che prevede anche l'eliminazione delle supplenze brevi tramite l'utilizzo dell'organico potenziato che dal prossimo novembre verrà assegnato alle singole scuole, il MIUR ha emanato il 10/08/2015 la Nota prot. n° 25141/15 con la quale vieta le supplenze brevi per un solo giorno di assenza dei docenti e addirittura per i primi 7 giorni dei collaboratori scolastici, mettendo così seriamente a rischio l'assistenza igienica agli alunni con disabilità che deve essere da questi garantita.

 

A seguito delle pressioni di numerosi dirigenti scolastici il MIUR ha emanato il 30/09/2015 la più rassicurante Nota prot. n° 2116/15 che si riporta sotto per intero e che permette ai dirigenti scolastici di derogare a loro discrezione e responsabilità al divieto imposto dalla precedente Nota per quanto riguarda le assenze inferiori a 7 giorni dei collaboratori scolastici proprio per alcuni casi specifici tra i quali "la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili".

 

Per quanto riguarda le assenze dei docenti la Nota prot. n° 2116/15, richiamando l'art. 1 comma 333 della L. n° 190/14ribadisce il divieto di nomina di supplenti per il primo giorno di assenza. La Nota ricorda che una soluzione migliore si dovrebbe trovare utilizzando l'organico di potenziamento, quando viene assegnato alla scuola, che potrebbe garantire supplenze fin dal primo giorno.

 

Pertanto si invitano le famiglie e le associazioni a pretendere dai Dirigenti Scolastici la nomina di supplenti dei docenti (per il sostegno o curricolari) a partire dal secondo giorno e dei collaboratori scolastici fin dal primo giorno di assenza

 

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