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SEDE PROV.LE DOCENTI - A.T.A. -VIA CONVERSI, 21 -75100- MATERA

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI O ARBITRARIA AUTORITA’ ?

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News - Inderogabilità del collegio perfetto e abuso di funzione da parte  del DS: la sentenza del Consiglio di Stato. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI O ARBITRARIA AUTORITA’ ?

 Stiamo assistendo a operazioni di ostentate prese di posizioni senza precedenti .

Scuola inclusiva , è una scuola che accoglie, che non separa ma valorizza le diversità. È una scuola che si sente comunità, con un sistema di valori in cui si riconosce e per i quali si impegna. Gli alunni, membri attivi della comunità, condividono la responsabilità di controllare e regolare i comportamenti.

Tutt’altro, da una prima sentenza emessa in questi giorni dal Tribunale del Lavoro di Matera su uno dei tanti provvedimenti che un/una D.S. ha commiato ad alcuni dei propri dipendente.

Nel caso specifico, un dipendente assistito anche dalla FGU/Sinatas (ATA) - FGU/Unams_scuola (docenti) sempre in difesa dei lavoratori - di una nota scuola della provincia di Matera, si è visto costretto ad adire al Giudice del lavoro per accertare e dichiarare la nullità, ovvero, l'illegittimità e, comunque, l'inefficacia ex tunc dei provvedimenti disciplinari emessi dal/dalla Dirigente Scolastico/a.

Nel dibattito, della predetta sentenza, emerge che su richiesta del dipendente ricorrente, di accesso agli atti del proprio fascicolo istruito per i/il provvedimento/i disciplinare/i viene accertato che “alla data della presentazione delle istanze di accesso agli atti non erano inserite in alcun fascicolo disciplinare personale del dipendente, in quanto inesistenti” e pertanto le note adottate dal/dalla D.S. non potevano essere adottate nel tempo a supporto di provvedimenti disciplinari.

Il Giudice si esprimeva attraverso sentenza del 19/12/2022 “dato che risulta acquisito che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in giudizio, ne discende che, allo stato, non è più necessaria una pronuncia sul merito della controversia, non essendovi più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto”…..

Lo stesso continuando , “Rilevato che nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti della fattispecie (carattere sopravvenuto dell'evento generatore; integrale eliminazione della materia della lite; situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti), OCCORRE SOLO PRECISARE CHE LA PRONUNCIA DEVE ASSUMERE LA FORMA DI SENTENZA, perché solo la sentenza è in grado di TUTELARE, al contempo, il CONVENUTO da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere ALL'ATTORE di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.

Questo affinchè da semplici note non si trasformino in provvedimenti con recidiva come giusta sentenza.

Cogliamo l’occasione, per ricordare che con la pubblicazione del Decreto Legislativo 75/17, attuato dalla Legge Madia ( L.124/2015), sono state apportate significative modifiche alle procedure relative alla responsabilità disciplinare previste dal D. Lgs 165/2001.

Precisiamo tuttavia che, nel comparto Scuola, con l’articolo 13 del D.Lgs 75/17 alcune competenze rimangono in capo al/alla D.S. e che i riferimenti ai fatti contestati devono essere: espliciti, precisi; circostanziati e le prove, devono essere inserite nel fascicolo e rese disponibili per il diritto alla difesa.

Inoltre, la contestazione degli addebiti è il primo atto con cui prende avvio ogni procedimento disciplinare e deve trattarsi, ovviamente, di un atto scritto con il quale l’Amministrazione (la scuola rappresentata dal dirigente scolastico) deve comunicare al dipendente di avere l’intenzione di avviare un procedimento disciplinare.

Di contro, invece, il/la D.S., sulle predette note, ha istruito provvedimenti disciplinari, cui , probabilmente, dovrà continuare a risponderne in sede giudiziaria e che solo il Giudice del Lavoro potrà ripristinare con il suo intervento di illegittimità.

 

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