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CDR sulle relazioni sindacali - 2004

 

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SULLE RELAZIONI SINDACALI

L’anno 2004, il giorno 30 del mese di aprile, in Potenza, presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Direzione Generale – sita in Via Mazzini n. 80, in sede di contrattazione integrativa regionale

tra

la parte pubblica firmataria del presente Protocollo d'intesa,

ed

i rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali della Scuola CGIL, CISL, UIL e SNALS, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola 2002/2005,

 

VIENE CONCORDATO

 

Parte prima: Disposizioni generali

 

ARTICOLO 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1.      Il presente Contratto è sottoscritto fra la Direzione Scolastica Regionale della Basilicata e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2002/2005 del Comparto Scuola della medesima Regione. Il Contratto ha validità quadriennale, gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo in materia.

2.      Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, su richiesta  dell’Ufficio Scolastico Regionale o di ciascuna delle Organizzazioni firmatarie. Tali richieste devono essere inoltrate mediante comunicazione scritta a tutti i contraenti. La convocazione delle parti avverrà a cura dell’Amministrazione entro quindici giorni dalla richiesta.

3.      Il presente Contratto viene stipulato sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolare modo, dal C.C.N.L. Scuola sottoscritto il 24.07.2003, valido per il quadriennio 2002/2005, ed in particolare le norme del capo II Art. 3-8;

4.      Il Contratto si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del comparto Scuola, ad eccezione dei Dirigenti Scolastici – Area V, per i quali è prevista un’autonoma contrattazione..

5.      Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, la Direzione Scolastica Regionale ne trasmette copia integrale a tutte le istituzioni scolastiche del territorio lucano.

6.      Entro cinque giorni dalla ricezione, i Dirigenti Scolastici provvedono all'affissione di copia integrale del presente Contratto nelle Bacheche sindacali della scuola.

 

ARTICOLO 2 – Articolazione delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

a)       contrattazione collettiva integrativa regionale secondo le modalità, i tempi e le materie indicate all’art. 3.

b)      partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione,della concertazione e delle intese.

c)      interpretazione autentica dei contratti regionali di cui all’art. 6.

 

ARTICOLO 3 - Contrattazione Collettiva Integrativa

1.      Presso l’U.S.R la contrattazione integrativa si svolge su tutte le materie demandate dal CCNL ed eventuali altre materie concordate tra le parti.

2.      Ai sensi dell’art 4 comma 3 del CCNL 2002–2005, si svolge annualmente la contrattazione integrativa regionale sulle seguenti materie:

  1. linee d’indirizzo e criteri per la tutela della salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro, sentite le proposte formulate dall’organismo paritetico territoriale di cui all’art. 72 del CCNL/ 2003 ( e all’art. 4, punto 8  del presente contratto);

  2. criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l’assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi;

  3. criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA;

  4. criteri di utilizzazione del personale, compreso quello di cui all’art. 38 , comma 1, lettere e) e g) del CCNL;

  5. criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione;

  6. ulteriori, eventuali modalità attuative per l’individuazione del personale docente avente diritto di mensa gratuita (art 42, comma 5 del CCNL/2003)

  7. Iniziative di formazione rivolte al personale impegnato in attività di telelavoro (art. 136 del CCNL/2003) nonché criteri e modalità di utilizzo delle varie forme di rapporti di lavoro previsti dalla L.30/2003.

3.    Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del CCNL, la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale  sulle seguenti materie:

  1. Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

  2. criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali, nonché la durata massima delle stesse (art.8 comma 6 del CCNL) e l’esercizio dei permessi sindacali;

  3. istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento dell’eventuale conflittualità contrattuale, generatasi a livello di singola istituzione scolastica;

  4. procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

4.    Il Direttore regionale, nelle materie di cui ai commi precedenti , formalizza la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.

5.    I contratti integrativi regionali possono prevedere, su alcune materie, definite e preventivamente concordate, il rinvio alla contrattazione a livello di CSA con le OO.SS territoriali.

6.    La contrattazione sindacale a livello provinciale avviene nei tempi e con le modalità contemplate per quella regionale, salvo più specifiche indicazioni previste nella delega di cui al comma 5. A tal fine la delegazione di parte pubblica sarà presieduta da un delegato del Direttore Regionale e la delegazione sindacale dai segretari provinciali e/o territoriali delle OO.SS firmatarie del presente contratto.Le conseguenti intese sono a disposizione delle OO.SS. regionali che sottoscrivono il presente contratto.

7.    La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dagli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. 30/3/2001 n.165. Entro il primo mese di negoziato, le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Decorso tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà d’iniziativa nell’ambito della vigente disciplina contrattuale.

Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, la contrattazione deve concludersi, di norma, entro il 30 giugno dell’a.s. precedente.


ARTICOLO 4 – Partecipazione

1.             L’Amministrazione scolastica regionale, con cadenza annuale, fornisce, ai soggetti sindacali firmatari del CCNL, informazioni preventive e successive corredate da relativa documentazione cartacea e/o informatica sulle seguenti materie:

  1. formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;

  2. criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;

  3. modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;

  4. operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti, concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;

  5. dati generali sullo stato di occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;

  6. strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;

  7. andamento generale della mobilità del personale.

L’Amministrazione rende periodicamente disponibili le informazioni sullo stato dei finanziamenti erogati alle scuole.

2.            Gli incontri per l’informazione, relativi alle predette materie,  sono accompagnati da documentazione che  viene fornita ai sindacati, preferibilmente per posta elettronica, in sede di trattativa.

3.            Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi, al fine di avanzare proposte non vincolanti per l’Amministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.

4.            Le OOSS. firmatarie del presente contratto possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell’informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo sarà aperto dall’Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione e dovrà, in ogni caso, chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall’apertura.

5.    Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la   concertazione deve concludersi, di norma, entro il 30 giugno dell’a.s. precedente.

6.    Commissioni Paritetiche.

L’istituto della partecipazione può prevedere (art. 3 , lettera b del CCNL/2003), la costituzione di comitati paritetici con finalità propositive come:

  1. Comitato per le pari opportunità (L. 125 del 10/4/1991).

Tale organismo viene costituito, ai sensi dell’art. 11 comma 6 del CCNL/2003, con i compiti indicati al comma 2 del medesimo articolo.

  1. Organismo paritetico territoriale (D.L.vo 626/94; art.72 CCNL/2003).

L’organismo paritetico già costituito ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo 626/94, svolge i compiti e i ruoli previsti al comma 2 dell’art.72 citato.

Le proposte avanzate dai predetti organismi nelle materie di rispettiva competenza saranno tenute presenti nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali.

 

ARTICOLO 5 – Relazioni sindacali a livello regionale e territoriale

1.            Ai fini della Contrattazione Decentrata, la Direzione Scolastica s'impegna a comunicare per iscritto alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo d'Intesa, entro l'inizio di ciascun anno scolastico, la composizione della Delegazione di parte pubblica, con indicazione della eventuale delega a trattare rispetto alle singole materie.

2.            Entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico, ai sensi della L.241/90, la Direzione Scolastica Regionale e gli Uffici Scolastici Territoriali comunicano formalmente alle Segreterie Provinciali e Regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo anche i nominativi dei Responsabili di tutti i singoli uffici e/o procedimenti.

3.            Qualora nel corso dell’anno scolastico avvenissero cambiamenti rispetto a quanto comunicato dall’Amministrazione Scolastica ai sensi dei due commi precedenti, l’Amministrazione stessa segnalerà tempestivamente alle Organizzazioni Sindacali anche tali modifiche.

4.            Le Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali comunicano alla Direzione Scolastica, entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico, la composizione della propria delegazione trattante.

5.            Resta inteso che, nella Contrattazione Decentrata Regionale, l'Amministrazione può essere assistita dall'ARAN, mentre le Organizzazioni Sindacali da esperti delle rispettive Segreterie Nazionali, nonché da componenti di Consulte e Coordinamenti.

6.            La contrattazione decentrata si apre entro 15 giorni dalla presentazione formale della piattaforma rivendicativa ai sensi dell’articolo 4 del CCNL. La piattaforma, presentata da almeno un soggetto sindacale avente titolo, deve essere inviata, a cura della organizzazione sindacale alla Direzione Scolastica Regionale ed a tutti gli altri soggetti sindacali, dando formale assicurazione di adempimento.

7.            La Direzione Scolastica Regionale convoca le delegazioni entro i 15 giorni successivi al ricevimento della piattaforma; nella convocazione scritta del primo incontro di contrattazione, comunicherà anche la composizione dell’intero tavolo trattante.

8.            La contrattazione dovrà concludersi entro 30 giorni dal suo formale avvio. Durante l’intera fase (i primi 15 giorni ed i successivi 30) l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali non assumeranno iniziative unilaterali riguardo ai temi trattati.

 

ARTICOLO 6 - Assemblee territoriali

1.            Ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali in vigore, le Segreterie Regionali e/o Provinciali delle Organizzazioni Sindacali del comparto rappresentative, ai sensi dell’art.1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 per la ripartizione dei distacchi e permessi, e la RSU nel suo complesso possono convocare assemblee sia in orario sia fuori orario di servizio, sia a livello territoriale regionale e/o provinciale sia a livello di singola istituzione scolastica.

2.            Nei limiti di quanto previsto dall'art.8 del CCNL Scuola le assemblee territoriali in orario di servizio possano avere una durata massima di 2 (due) ore; i tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l’eventuale ritorno alla sede di servizio sono a carico del partecipante all’assemblea, nel limite delle 10 ore annue, che li definisce in relazione alle obiettive distanze, a prescindere dalla scansione oraria delle lezioni.

3.            Per il personale impegnato in turni o lezioni anche pomeridiani, limitatamente ai docenti della scuola materna, di quelli del tempo pieno e prolungato nella scuola elementare e media e per il personale ATA, il Dirigente Scolastico concorderà con la RSU le modalità di fruizione del diritto di partecipazione all’assemblea, anche modificando l’assetto orario della scuola. In considerazione delle differenze di orario di servizio tra i diversi ordini e gradi di scuola, tra le diverse qualifiche professionali, tra i diversi moduli-orario adottati, si rende necessario determinare quale orario standard delle assemblee territoriali, le fasce orario dalle ore 8,30 alle 10,30 e dalle 11,30 alle ore 13,30.

4.            Quanto stabilito ai precedenti commi 2 e 3 si applica a tutte le tipologie di personale dipendente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in servizio nelle scuole statali, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo parziale.

5.            Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale docente, educativo ed ATA può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.

 

ARTICOLO  7 - Permessi sindacali

1.            I dirigenti sindacali delle OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, ai sensi del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato. I dirigenti sindacali sono quelli indicati nel C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, contratto che definisce  negli articoli 10, 11 e 12 la tipologia dei permessi sindacali.Gli elenchi dei suddetti potenziali fruitori di permessi sindacali vengono presentati e conservati esclusivamente presso gli Uffici Scolastici Territoriali, e possono essere integrati e/o modificati in qualunque momento su richiesta delle singole Organizzazioni Sindacali rappresentative.

2.            I componenti le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali anche su richiesta delle OO.SS. regionali o provinciali.

3.            I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dal CCNL e dal C.C.N.Q. del 7 agosto 1998.

4.            La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali.

5.            La concessione dei permessi di cui al precedente comma 1 si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità delle esigenze di servizio in relazione all’assenza dei Dipendenti interessati.

6.            La richiesta di permesso deve essere avanzata di norma con un preavviso di almeno due giorni, che, in caso di urgenza può essere ridotto a 24 ore precedenti la fruizione.

7.            Il personale docente ed educativo può fruire di permessi di cui all’art. 10 del CCNQ 7/8/98 fino ad un massimo di 12 giorni per anno scolastico, con il limite di 5 giorni lavorativi per bimestre. Il personale docente ed educativo in permesso sindacale è sostituito ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Il DSGA può fruire fino ad un massimo di 36 giorni complessivi nell’arco dell’anno scolastico e può cumulare permessi consecutivi fino a 12 giorni lavorativi. Nei casi di fruizione superiore a 5 giorni consecutivi, il successivo permesso può essere fruito se intercorre un periodo di effettivo servizio non inferiore a 15 giorni. Tali periodi di permessi cumulativi possono essere richiesti per non più di tre volte nel corso dell’anno scolastico in maniera non continuativa. Il restante personale ATA ha diritto di fruire di 60 giorni complessivi nell’arco dell’anno scolastico e può cumulare permessi consecutivi fino ad un tetto massimo di 20 giorni lavorativi. Nei casi di fruizione superiore a 10 giorni consecutivi, il successivo permesso può essere fruito se intercorre un periodo di effettivo servizio non inferiore a 5 giorni. Tali periodi di permessi cumulativi possono essere richiesti per non più di tre volte nel corso dell’anno scolastico in maniera non continuativa. Detti periodi non potranno, comunque, essere fruiti in continuità con le altre assenze previste dagli istituti contrattuali.

8.            Non è consentito effettuare il cumulo di permessi giornalieri ed orari di cui all’art. 3 durante lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali (art. 4 CIN 8/10/99).

9.            I dipendenti che sono in semi-esonero sindacale possono fruire, in casi di urgenza, del permesso sindacale, con obbligo di recupero delle ore entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso sindacale, in analogia con il permesso breve. I dipendenti in semi-esonero sindacale componenti di organismi statutari delle OO.SS., possono fruire dei permessi di cui all’art. 11 CCNQ del 7/8/98.

 

ARTICOLO 8 - Agibilità sindacale

1.            Nella sede della Direzione Scolastica Regionale e nelle sedi degli Uffici Scolastici Territoriali alle Organizzazioni Sindacali rappresentative è garantito l'utilizzo di un'apposita Bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art.25 della L.300/70.

2.            Le Bacheche sindacali di cui al comma precedente devono essere ubicate in un luogo facilmente accessibile e di normale transito da parte del pubblico.

3.            Le comunicazioni ufficiali fra le parti firmatarie del presente Protocollo avvengono tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica.

4.            L’Amministrazione è tenuta a far  pervenire alle Organizzazioni sindacali tutte le circolari, le comunicazioni e le note  inviate alle scuole, di carattere non riservato.

5.            Le Organizzazioni sindacali firmatarie possono accedere agli  uffici per motivi istituzionali.

6.            Le parti concordano incontri con cadenza almeno mensile per la verifica dello stato di attuazione degli accordi.

7.            Nelle materie di cui all’art. 4, per gli aspetti attuativi e organizzativi i Dirigenti dei rispettivi C.S.A. forniranno puntuale informazione alle OO.SS. territoriali.

 

ARTICOLO  9 - Patrocinio e patronato

1.      Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione di qualunque procedimento che  riguardi personalmente il delegante.

2.      Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.

3.      Le OO.SS. possono presenziare a tutte le operazioni di stipula di contratto e di assegnazione di posti al personale dela Scuola. A tal fine, Il Direttore Generale dell’U.S.R. Basilicata e i dirigenti del C.S.A. daranno comunicazione tempestiva e preventiva dello svolgimento delle operazioni. Nel caso di operazioni di propria competenza, il Dirigente Scolastico della Scuola polo ne darà comunicazione al CSA che informerà le OO.SS. provinciali.

 

ARTICOLO 10- Interpretazione autentica

1.      In attuazione dell'art.49 del d.lgs. 30/3/2001 n.165, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo integrativo regionale, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla data del primo incontro.

2.      Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

3.      L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo integrativo.

4.      L’accordo viene notificato alle istituzioni scolastiche entro cinque giorni dalla Direzione Regionale.

Letto, approvato e sottoscritto

Potenza , 30 aprile 2004

 

LE PARTI FIRMATARIE

 

Per la parte sindacale                                                                              Per la parte pubblica

                                                                                                                      Il Dirigente

CGIL Scuola_____________________                                                          Renato PAGLIARA

CISL Scuola______________________

 

UIL Scuola_______________________

 

SNALS Scuola____________________

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