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fgu-mt> la nostra posizione sulla copertura dei DSGA nelle scuole sottodimensionate - procedura regolare nella provincia di Matera ?

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dsgaNella prov. di Matera in data 19/09/2019, con propria nota prot 3790 l'Uff.IV^ A.T. di Matera, in applicazione dell'intesa del 12/09/2019 tra MIUR e OO.SS., notificava agli interessati che, a copertura dei posti da DSGA nelle scuole sottodimensionate, l'incarico è affidato al personale Assistente Amm.vo in servizio nella stessa scuola sottodimensionata. ...

Preventivamente va fatto rilevare che l'intesa del 12/09/2019 tra il MIUR e le OO.SS. regolamenta la sostituzione dei DSGA sui soli posti vacanti e disponibili dopo i trasferimenti e le assegnaz. provv. , così come ripreso dalla nota MIUR di chiarimento/indicazioni prot. 40769 del 13/09/2019 cui a nulla fa riferimento dell'utilizzo dei DSGA nelle scuole sottodimensionate.

Ovvio che i posti di DSGA nelle scuole sottodimensionate NON sono posti vacanti e disponibili, e che tali situazioni non hanno nulla a che fare con la "REGGENZA" mentre la stessa fa riferimento alla copertura dei soli posti vacanti e disponibili per tutto l'a.s. nelle sole scuole NORMODIMENSIONATE.

E' utile tener presente sempre questa distinzione di utilizzo dei DSGA su scuole SOTTODIMENSIONATE ove il posto da DSGA NON è posto vacante e disponibile per tutto l'a.s., dai posti nelle scuole NORMODIMENSIONATE.

Nel mentre, l'attribuzione dell'incarico al DSGA nelle scuole SOTTODIMENSIONATE, da parte del DSGA titolare nelle scuole normo-dimensionate sono richiamate e indicate nelle seguenti norme:

a)        il CCNL del 10/11/2014 riguardante il riconoscimento ai DSGA dell'indennità di cui all'art. 19 comma 5-bis, del decreto legge 6/7/2011 n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15/07/2011, n. 111, come integrato dall'art. 4, comma 70, della legge 12/11/2011, n. 183, è finalizzato al riconoscimento dell'indennità mensile ai DSGA prevista al citato comma 5-bis;

b)        lo stesso art. 19, c. 5, del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, come modificato dall’art. 4, c. 69, della L. 183/2011, a decorrere dall’ a.s. 2012/13, alle istituzioni scolastiche autonome con meno di 600 alunni, ridotti a 400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle località caratterizzate da specificità linguistiche, non può essere assegnato, in via esclusiva, un posto di tale profilo di DSGA;

c)        di seguito la circolare MIUR prot. 26350 del 03/06/2019 riguardante la dotazione organico di diritto per l'a.s. 2019/20 inequivocabilmente nella sezione "ORGANICO DSGA" recita:

... Le norme richiamate prevedono, come detto, che alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni (400 nelle particolari situazioni sopra citate) il posto di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi non possa essere assegnato in via esclusiva bensì in comune con altra istituzione scolastica, da individuare anche tra le medesime scuole sottodimensionate. L’abbinamento tra due scuole sottodimensionate, (da effettuare, ovviamente, in organico di fatto) non deve configurarsi, quindi, quale forma di dimensionamento. E’, infatti, finalizzato esclusivamente a garantire la prosecuzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio dell’istituzione scolastica. Unitamente alla fattispecie dell’abbinamento, la norma prevede che la conduzione della istituzione scolastica sia affidata, con il conferimento di specifico incarico, a D.S.G.A. titolare in altra scuola normo-dimensionata della provincia ...;

d)        Tale orientamento, della su richiamata circolare, è ripreso anche dallo schema del D.I. riguardante la dotazione organico del personale ATA triennio 2019/2022 e precisamente all'art. 5 punto 5 recita:

...

5. Il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, di norma dà priorità agli incarichi aggiuntivi a DSGA di scuola normo-dimensionata ....

e)        tali indicazioni sono confermate anche dalla circolare sull'organico di fatto prot. 33088 del 19/07/2019 cui al punto 3 recita:

... 3) Nelle province nelle quali non vi è esubero, le scuole sottodimensionate sono affidate, ognuna, ai DSGA di ruolo, già in servizio in istituzione scolastica normo-dimensionata.

f)         non solo, le vigenti disposizioni affidano alla contrattazione integrativa regionale la definizione dei criteri per l’affidamento al DSGA, titolare di scuola normo-dimensionata dell’incarico aggiuntivo di gestione di altra scuola sottodimensionata e che tali operazioni devono tenere conto della viciniorietà tra le scuole, cosi come recepito da precedenti intese tra Uff. IV^ A.T. di Matera, mentre il Contratto Integrativo Regionale Basilicata concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/2022, sottoscritto il 25 luglio 2019 cui all''art. 8 punto 2 del Contratto Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/2020, sottoscritto il 25 luglio 2019 prevede:

.... In assenza di esubero del personale appartenente al profilo di DSGA, le scuole sottodimensionate sono affidate, ognuna, a DSGA di ruolo, già in servizio in istituzione scolastica normo-dimensionata....

Successivamente le scuole pubblicano un Bando di prestazione plurima per personale ATA con requisito per sostituzione DSGA — CCNL ART. 57 , per l'intero a.s., tralasciando un'importante vincolo per le collaborazioni plurime, la temporaneità.

Successivamente l' Uff. IV^ A.T. di Matera, rivede le precedenti posizioni e in data 22/10/2019 con nota prot. 4366 convoca gli Assistenti Amm.vi inseriti nella graduatoria prov.le utile per la sostituzione dei DSGA formulata ai sensi dell'intesa dalle OO.SS. e MIUR in data10/12/2018

Anche in questa occasione si tralascia un'importante vincolo, quello del posto vacante e disponibile per tutto l'a.s. che nelle scuole interessate è utile ricordare che il posto di DSGA nella scuola sottodimensionata non è istituito.

Allora viene da sè chiedersi cosa fare?

Semplice, il Dirigente dell' Ufficio scolastico, deve attribuire l'incarico d'ufficio, ai sensi dell' art. 8 comma 2 del CDRI-Basilicata sulle utilizzazioni e, non mi risulta che i DSGA si possano rifiutare, come da norme sopra richiamate.

fgu-sinatas: A. Di Costola

 

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