nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, potranno essere conferite supplenze fino a nomina dell’avente titolo ai sensidell’art. 40 della legge 449/97. Si ritiene, infine, possibile per i destinatari delle suddette supplenze di avvalersi comunque dell’art.59 del CCNL scuola, avviso peraltro comunicato al Mef attraverso specifica nota. Trattandosi di supplenze fino all’avente titolo, nelle more delle costituzione delle nuove graduatorie, analoga formula verrà adottata anche per i contratti a tempo determinato stipulati con i supplenti per la copertura dei posti lasciati temporaneamente vacanti dal personale di ruolo titolare di articolo 59